Ecco cosa prevedono le linee guida UE sul trattamento dei dati personali attraverso i dispositivi di videosorveglianza.
di Annamaria Villafrate - L'utilizzo dei sistemi di video sorveglianza
ha un grande impatto sulla privacy delle persone. Per questo diventa
fondamentale contrastarne l'utilizzo improprio delle telecamere, per
scopi che esulano dalla mera sicurezza. Nasce da qui la necessità di
rispettare i principi generali sanciti dal Gdpr. I dispositivi di
videosorveglianza sono diventati sempre più intelligenti e in grado di
catturare anche i dati biometrici, restare anonimi diventa una missione
quasi impossibile. Nel rispetto della riservatezza è pertanto necessario
utilizzare la videosorveglianza soltanto come ultima spiaggia.
Per fornire le indicazioni sulla
corretta applicazione del GDPR quando il trattamento dei dati avviene
attraverso dispositivi video, ci vengono incontro le linee guida UE del 29 gennaio 2020. Vediamo insieme quali sono le regole principali da seguire.
Diversi sono i casi in cui non si
applica il Gdpr, come nell’utilizzo di telecamere finte, registrazioni
ad altitudine elevata, videocamere per l’assistenza al parcheggio,
attività puramente personale e domestica, tutte relative a dati non
collegabili ad una persona specifica.
Regole per il trattamento lecito dei dati e principi generali:
• gli scopi di monitoraggio devono essere documentati per iscritto;
• i soggetti ripresi devono essere informati delle finalità del trattamento;
• i dati personali acquisiti devono essere trattati in modo lecito, equo e trasparente;
• la videosorveglianza è lecita quando è impiegata per perseguire un interesse legittimo legale, economico e non materiale, che sia reale e attuale;
• gli interessi legittimi di chi decide di utilizzare il sistema di video sorveglianza non possono travalicare gli interessi e le libertà fondamentali dei soggetti ripresi;
• occorre inoltre considerare le aspettative ragionevoli del soggetto interessato. Un dipendente infatti non si aspetta di essere sorvegliato dal suo datore di lavoro;
• i dati personali possono essere trattati mediante la videosorveglianza se necessario per l'espletamento di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;
• la comunicazione individuale, la pubblicazione online o la messa a disposizione in altro modo di un filmato a un terzo, comprese le forze dell'ordine, è un processo indipendente, che richiede una giustificazione separata per il soggetto controllore;
• nel caso di dati sensibili,
il titolare del trattamento deve giustificare in modo molto forte le
ragioni che lo costringono ad adoperare la videosorveglianza;
• nel caso dei dati biometrici, dopo aver ottenuto il consenso espresso e informato, devono essere cancellati immediatamente dopo l’uso.
Studio Cataldi
Ecco cosa prevedono le linee guida UE sul trattamento dei dati personali attraverso i dispositivi di videosorveglianza.
di Annamaria Villafrate - L'utilizzo dei sistemi di video sorveglianza
ha un grande impatto sulla privacy delle persone. Per questo diventa
fondamentale contrastarne l'utilizzo improprio delle telecamere, per
scopi che esulano dalla mera sicurezza. Nasce da qui la necessità di
rispettare i principi generali sanciti dal Gdpr. I dispositivi di
videosorveglianza sono diventati sempre più intelligenti e in grado di
catturare anche i dati biometrici, restare anonimi diventa una missione
quasi impossibile. Nel rispetto della riservatezza è pertanto necessario
utilizzare la videosorveglianza soltanto come ultima spiaggia.
Per fornire le indicazioni sulla
corretta applicazione del GDPR quando il trattamento dei dati avviene
attraverso dispositivi video, ci vengono incontro le linee guida UE del 29 gennaio 2020. Vediamo insieme quali sono le regole principali da seguire.
Diversi sono i casi in cui non si
applica il Gdpr, come nell’utilizzo di telecamere finte, registrazioni
ad altitudine elevata, videocamere per l’assistenza al parcheggio,
attività puramente personale e domestica, tutte relative a dati non
collegabili ad una persona specifica.
Regole per il trattamento lecito dei dati e principi generali:
• gli scopi di monitoraggio devono essere documentati per iscritto;
• i soggetti ripresi devono essere informati delle finalità del trattamento;
• i dati personali acquisiti devono essere trattati in modo lecito, equo e trasparente;
• la videosorveglianza è lecita quando è impiegata per perseguire un interesse legittimo legale, economico e non materiale, che sia reale e attuale;
• gli interessi legittimi di chi decide di utilizzare il sistema di video sorveglianza non possono travalicare gli interessi e le libertà fondamentali dei soggetti ripresi;
• occorre inoltre considerare le aspettative ragionevoli del soggetto interessato. Un dipendente infatti non si aspetta di essere sorvegliato dal suo datore di lavoro;
• i dati personali possono essere trattati mediante la videosorveglianza se necessario per l'espletamento di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;
• la comunicazione individuale, la pubblicazione online o la messa a disposizione in altro modo di un filmato a un terzo, comprese le forze dell'ordine, è un processo indipendente, che richiede una giustificazione separata per il soggetto controllore;
• nel caso di dati sensibili,
il titolare del trattamento deve giustificare in modo molto forte le
ragioni che lo costringono ad adoperare la videosorveglianza;
• nel caso dei dati biometrici, dopo aver ottenuto il consenso espresso e informato, devono essere cancellati immediatamente dopo l’uso.
Studio Cataldi