Per
la Suprema Corte, sussiste lo stalking condominiale aggravato quando
c'è sproporzione tra le condotte di aggressori e aggrediti sulla base di
futili motivi.
di Annamaria Villafrate
- Inammissibile il ricorso degli imputati, condannati dal giudice di
secondo grado per stalking, percosse e lesioni personali contro una
famiglia residente all'interno dello stesso condominio, responsabili, a
loro dire, di fare troppo rumore. La Cassazione precisa che in questo caso il reato di stalking,
non viene meno a causa delle condotte "offensive" delle persone offese,
perché dalle prove emerge comunque una evidente sproporzione tra le
azioni degli imputati e quelle attribuibili alle vittime. La condotta
degli imputati è inoltre aggravata dai futili motivi perché provocata da
una istigazione così lieve.
Condanna per stalking
La Corte d'Appello conferma la condanna
di primo grado inflitta a una madre e ai due figli in relazione ai reati
commessi a causa di aspri contrasti condominiali ai danni di altri
condomini.
Uno dei figli è stato condannato per
atti persecutori, percosse e lesioni personali con aggravanti. Mentre
l'altro figlio e la madre esclusivamente per il reato di lesioni
personali, sempre con aggravanti.
Il ricorso in Cassazione
L’avvocato difensore dei tre imputati ha
fatto ricorso in Cassazione chiedendo l’annullamento senza rinvio della
sentenza per i reati ascritti a uno di loro, in quanto estinti a causa
della morte di quest’ultimo.
Inoltre chiede l’annullamento
contestando: il reato di stalking perché gli scontri tra i vari
condomini erano reciproci come dimostrato da diversi certificati medici
degli imputati, la condanna per lesioni nei confronti della madre in
quanto non corredata da prove attendibili, e l’aggravante dei futili
motivi poiché la loro condotta non è sintomo di uno “sfogo” determinato
da un impulso criminoso. Il difensore si oppone principalmente al
“concetto di sproporzione” indicato nella sentenza in quanto generico ed
applicato indistintamente, nonché alla negazione delle attenuanti
generiche vista la natura condominiale del conflitto.
Stalking condominiale aggravato se la condotta aggressiva è causata da futili motivi
La Cassazione con sentenza n. 2727/2020
dichiara inammissibili i ricorsi della madre e di uno dei figli,
annullando invece senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti
dell'imputato defunto.
Pertanto la Corte evidenzia un
presupposto interpretativo errato in merito al reato di stalking,
secondo il quale tale reato non sussisterebbe più quando le condotte
sono reciproche.
L'interpretazione dalla Corte non è così
perentoria e rigida sul punto: "ed invero quand'anche le persone offese
avessero attuato anch'esse condotte eteroaggressive nei confronti
dell'imputato, ciò non legittimerebbe sic et simpliciter l'esclusione
del reato, ma imporrebbe solo un più accurato onere di motivazione in
capo al Giudice di merito."
La Corte d'Appello, dopo aver
considerato infondate le altre motivazioni, ha evidenziato la condotta
aggressiva, violenta e prevaricatrice degli imputati di entità tale da
costringere le persone offese a cambiare le proprie abitudini. La Corte
ritiene sproporzionata la reazione degli imputati rispetto allo stimolo
esterno, consistente nei rumori prodotti dalla famiglia.
Gli Ermellini, concordando anche sulla
negazione delle attenuanti, rilevano la corretta applicazione da parte
della Corte d'Appello della giurisprudenza di legittimità per la quale
"la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la
determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di
tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato da
apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente
insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi
considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero
pretesto per lo sfogo di un impulso violento."
Studio Cataldi
Per
la Suprema Corte, sussiste lo stalking condominiale aggravato quando
c'è sproporzione tra le condotte di aggressori e aggrediti sulla base di
futili motivi.
di Annamaria Villafrate
- Inammissibile il ricorso degli imputati, condannati dal giudice di
secondo grado per stalking, percosse e lesioni personali contro una
famiglia residente all'interno dello stesso condominio, responsabili, a
loro dire, di fare troppo rumore. La Cassazione precisa che in questo caso il reato di stalking,
non viene meno a causa delle condotte "offensive" delle persone offese,
perché dalle prove emerge comunque una evidente sproporzione tra le
azioni degli imputati e quelle attribuibili alle vittime. La condotta
degli imputati è inoltre aggravata dai futili motivi perché provocata da
una istigazione così lieve.
Condanna per stalking
La Corte d'Appello conferma la condanna
di primo grado inflitta a una madre e ai due figli in relazione ai reati
commessi a causa di aspri contrasti condominiali ai danni di altri
condomini.
Uno dei figli è stato condannato per
atti persecutori, percosse e lesioni personali con aggravanti. Mentre
l'altro figlio e la madre esclusivamente per il reato di lesioni
personali, sempre con aggravanti.
Il ricorso in Cassazione
L’avvocato difensore dei tre imputati ha
fatto ricorso in Cassazione chiedendo l’annullamento senza rinvio della
sentenza per i reati ascritti a uno di loro, in quanto estinti a causa
della morte di quest’ultimo.
Inoltre chiede l’annullamento
contestando: il reato di stalking perché gli scontri tra i vari
condomini erano reciproci come dimostrato da diversi certificati medici
degli imputati, la condanna per lesioni nei confronti della madre in
quanto non corredata da prove attendibili, e l’aggravante dei futili
motivi poiché la loro condotta non è sintomo di uno “sfogo” determinato
da un impulso criminoso. Il difensore si oppone principalmente al
“concetto di sproporzione” indicato nella sentenza in quanto generico ed
applicato indistintamente, nonché alla negazione delle attenuanti
generiche vista la natura condominiale del conflitto.
Stalking condominiale aggravato se la condotta aggressiva è causata da futili motivi
La Cassazione con sentenza n. 2727/2020
dichiara inammissibili i ricorsi della madre e di uno dei figli,
annullando invece senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti
dell'imputato defunto.
Pertanto la Corte evidenzia un
presupposto interpretativo errato in merito al reato di stalking,
secondo il quale tale reato non sussisterebbe più quando le condotte
sono reciproche.
L'interpretazione dalla Corte non è così
perentoria e rigida sul punto: "ed invero quand'anche le persone offese
avessero attuato anch'esse condotte eteroaggressive nei confronti
dell'imputato, ciò non legittimerebbe sic et simpliciter l'esclusione
del reato, ma imporrebbe solo un più accurato onere di motivazione in
capo al Giudice di merito."
La Corte d'Appello, dopo aver
considerato infondate le altre motivazioni, ha evidenziato la condotta
aggressiva, violenta e prevaricatrice degli imputati di entità tale da
costringere le persone offese a cambiare le proprie abitudini. La Corte
ritiene sproporzionata la reazione degli imputati rispetto allo stimolo
esterno, consistente nei rumori prodotti dalla famiglia.
Gli Ermellini, concordando anche sulla
negazione delle attenuanti, rilevano la corretta applicazione da parte
della Corte d'Appello della giurisprudenza di legittimità per la quale
"la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la
determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di
tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato da
apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente
insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi
considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero
pretesto per lo sfogo di un impulso violento."
Studio Cataldi